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Inserita in Politica il 20/03/2015 da REDAZIONE REGIONALE

La lettera di Antonio Fundarò a Sebastiano Bonventre e copia della sentenza che ne conferma l´elezione a Sindaco

La
CARO SEBASTIANO,
LE MIE FELICITAZIONI PER UNA VICENDA SCONTATA CHE TI HA PROFONDAMENTE ADDOLORATO E CON TE CHE HA UMILIATO LA DEMOCRAZIA IN QUESTA CITTA´ VITTIMA DI PSEUDO PERBENISTI CHE HANNO L´ABITUDINE DI CALPESTARE TUTTI ED IN OGNI MODO.
LA DEMOCRAZIA HA REGOLE CHE BISOGNA RISPETTARE, CHE SI VINCA O CHE SI PERDA, TENENDO SEMPRE LA TESTA ALTA E NON AFFIDANDOSI A PROVOCATORIE ILLAZIONI CHE DANNEGGIANO LE PERSONE, LA LORO ONORABILITA´, LA LORO SERENITA´, LE FAMIGLIE, LA LORO PROFESSIONE.
TU HAI SCELTO DI RESISTERE E, CREDIMI, NON PENSAVO CI RIUSCISSI, TANTE ERANO E SONO STATE LE PRESSIONI MEDIATICHE E LE DIFFAMAZIONI.
A TITOLO PERSONALE, DA CUGINO, PER IL RISPETTO CHE NUTRO NELLA TUA PERSONA E PER CIO´ CHE CI LEGA, PER MIO PADRE, TUO ZIO E TUO PADRINO DI BATTESIMO, UN GRANDE SINCERO, FRATERNO E VERO ABBRACCIO.

P.S. TI ALLEGO LA SENTENZA DEL CGA DEPOSITATA QUESTA MATTINA

Antonio

                                               COPIA DELLA SENTENZA:


N. 00274/2015REG.PROV.COLL.
N. 00735/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nicolo Solina, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Milazzo, Giovanni Lentini, con domicilio eletto presso Rosalba Genna in Palermo, Via Siracusa 30; 
contro
Comune di Alcamo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso Stefano Polizzotto in Palermo, Via Torquato Tasso, 4; 
nei confronti di
Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Giacalone, Baldassarre Lauria, Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso Alessandro Finazzo in Palermo, Via Noto N. 12; 
per la revocazione
della sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale, 13 giugno 2013, n. 581, resa tra le parti, concernente l’elezione del Sindaco del comune di Alcamo

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alcamo in Persona del Sindaco P.T. e di Sebastiano Bonventre;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza non definitiva di questo Consiglio 12 giugno 2014, n. 320, con cui è stata revocata - in rescindente - la sentenza di questo stesso Consiglio 13 giugno 2013, n. 581, impugnata per revocazione, e si è altresì disposto, per l’ulteriore corso del giudizio, nella sua fase rescissoria, di demandare al Prefetto di Trapani lo svolgimento di una verificazione, secondo le modalità indicate in motivazione;
Visti e condivisi gli esiti della verificazione compiuta dal Prefetto di Trapani, a mezzo del delegato Viceprefetto Rosaria Mancuso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Ermanno de Francisco e uditi per le parti gli avvocati Lentini, Polizzotto, Finazzo e Giacalone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Viene nuovamente in decisione - dopo l’accoglimento parziale disposto con la sentenza non definitiva di questo Consiglio 12 giugno 2014, n. 320, che ha revocato, in fase rescindente, la sentenza di questo stesso Consiglio 13 giugno 2013, n. 581 - il ricorso per la revocazione della predetta sentenza di questo Consiglio, con cui era stato respinto l’appello, proposto dall’odierno ricorrente in revocazione, per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, 23 novembre 2012, n. 2441; la quale ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e irricevibile quello per motivi aggiunti, proposti dall’odierno appellante, per l’annullamento delle operazioni elettorali e, segnatamente, della proclamazione del signor Sebastiano Bonventre, in luogo dello stesso ricorrente Nicolò Solina, alla carica di Sindaco del Comune di Alcamo, all’esito delle elezioni comunali del 5 e 6 maggio 2012 (primo turno) e del 20 e 21 maggio 2012 (turno di ballottaggio).
Il Prefetto di Trapani, a mezzo del proprio delegato Viceprefetto Rosaria Mancuso, ha eseguito la verificazione istruttoria disposta dalla cit. sentenza 320/2014 di questo Consiglio, rimettendo un’esaustiva relazione delle operazioni svolte.
All’odierna udienza la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
La vicenda occorsa è stata ampiamente narrata da questo Consiglio nella sentenza non definitiva n. 320/2014, di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede, alla quale va fatto rinvio (in particolare, per l’esposizione dei fatti occorsi, cfr. i relativi §§ da 1 a 7).
In questa sede rescissoria occorre invece soffermarsi unicamente sulla verificazione svolta e sui relativi esiti: al fine di scrutinare nel merito la domanda originaria - di modifica del risultato elettorale del turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco del Comune di Alcamo del 20 e 21 maggio 2012 - che era stata dichiarata inammissibile in primo e in secondo grado, e che solo in questo giudizio rescissorio viene trattata nel merito.
Giova ricordare che, in dettaglio, il ricorrente Solina ha censurato, per asserita nullità di molti voti attribuiti al controinteressato Bonventre, lo spoglio del turno di ballottaggio, il quale si era concluso con l’attribuzione di n. 12.891 voti in favore del signor Solina e di n. 12.930 voti in favore del signor Bonventre, dunque con uno scarto, tra il Sindaco eletto e il ricorrente, di soli 39 voti.
Ritiene il Collegio che la verificazione si sia svolta in modo assolutamente ineccepibile e totalmente condivisibile, essenzialmente perché il delegato del Prefetto di Trapani si è rigorosamente attenuto - a onta delle contrapposte, e usuali, contestazioni delle parti e dei loro legali - alle puntuali indicazioni rese dalla citata sentenza n. 320/2014 di questo Consiglio.
È piano corollario di ciò che il Collegio ritiene di fare senz’altro integralmente propri gli esiti di tale attività svolta dal proprio ausiliario (il verificatore), trasfondendoli nella presente sentenza.
Correttamente, invero: I) la verificazione ha riguardato unicamente le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 e 41 del Comune di Alcamo; II) il verificatore ha preso in esame unicamente le schede che il seggio elettorale ha attribuito a uno o all’altro dei candidati al ballottaggio (non anche quelle non attribuite ad alcuno o ritenute nulle); III) il verificatore ha prelevato unicamente, tra le schede di cui al superiore punto II), quelle che presentino vizi di espressione del voto riconducibili a alcuna delle specifiche tipologie che sono state indicate dalla cit. sentenza n. 320/2014, ossia: a) tre o più segni di croce, o altri segni agevolmente percepibili, apposti sui contrassegni delle liste collegate al candidato sindaco votato al ballottaggio, o nel riquadro ove è prestampato il nome di detto candidato sindaco (ma non pure il doppio segno sul nome, sui contrassegni o su entrambi, per l’assai minore livello di riconoscibilità che è insito in esso, in tali ipotesi potendosi più agevolmente supporre che si sia trattato di errori non supportati da specifica volontà d’essere riconosciuti); b) disegni di qualunque tipo, purché agevolmente percepibili in sede di scrutinio, apposti sulla scheda votata (nuvolette, eliche, asterischi, etc.); c) ripetizione, con scrittura autografa da parte dell’elettore, del nome del candidato sindaco già prestampato sulla scheda (cfr., in proposito, C.G.A. 15.2.2005, n. 73, da cui il Collegio non intende discostarsi); d) altri segni, letterali o figurativi, idonei a costituire elemento di sicura identificazione del votante, fra cui l’indicazione sulla scheda di nomi, cognomi, sigle o frasi di ogni tipo (cfr., in proposito, C.G.A. 15.2.2005, n. 72, cui parimenti questo Collegio intende conformarsi); restandone però esclusa ogni questione concernente grandezza, centratura o cancellazioni del crocesegno.
Acquisite tutte e solo le schede individuabili alla stregua dei predetti criteri, il verificatore ha accertato che in ognuna di esse la modalità di espressione del voto è stata concretamente idonea a rendere riconoscibile il voto espresso dall’elettore; ma, comunque, ha relazionato anche su quelle non ritenute idonee a tal fine, conteggiandole separatamente.
Oltre alle schede di cui si è già detto, il verificatore ha esaminato altresì, scrutinandole secondo criteri ordinari, le schede formalmente contestate davanti al seggio elettorale e provvisoriamente attribuite, o non, dal presidente ad alcuno dei due contendenti (ossia quelle e solo quelle la cui contestazione risulti dal verbale).
All’esito di tali operazioni, ha ricalcolato il risultato elettorale che si sarebbe verificato se tutte, e solo, le schede in tal guisa ritenute idonee a rendere riconoscibile l’espressione del voto dell’elettore fossero state dichiarate nulle.
Al risultato così ottenuto ha sommato le risultanze dello scrutinio delle schede formalmente contestate.
L’esito è stato il seguente:
I) per il candidato Bonventre (Sindaco eletto), ai 12.930 voti riportati in esito al contestato scrutinio elettorale sono stati prelevati dal verificatore (e, dunque, sottratti) i voti corrispondenti a n. 256 schede, più altri 5 voti contestati ai seggi e che gli erano stati provvisoriamente assegnati: il risultato elettorale del Sindaco eletto, come risultante in esito delle operazioni di verificazione svolte, risulta dunque pari a n. 12.669 voti;
II) per il candidato Solina, ricorrente non eletto, ai 12.891 voti riportati in esito al contestato scrutinio elettorale sono stati prelevati dal verificatore (e, dunque, sottratti) i voti corrispondenti a n. 279 schede: il relativo risultato elettorale, come risultante in esito delle operazioni di verificazione svolte, risulta dunque pari a n. 12.612 voti.
Lo scarto tra i due contendenti, inizialmente pari a n. 39 voti, ora si accresce dunque a n. 57 voti.
Siffatto risultato elettorale - che, come si chiarirà meglio infra, è conseguenza dell’accoglimento, nella presente fase rescissoria, in parte dell’appello principale proposto dal Sig. Solina, e in altra parte anche dell’altro appello proposto in via incidentale dal Sig. Bonventre, da tale reciproco accoglimento dei gravami proposti essendo scaturito l’annullamento di alcune delle schede vicendevolmente contestate, e dunque il risultato predetto - è ritenuto dal Collegio quello esatto; la persistenza di uno scarto a favore del Sig. Bonventre (Sindaco eletto) comporta tuttavia, nel merito, la reiezione dell’originario ricorso proposto dal Sig. Solina, perché la relazione del Verificatore (e il riscontro della documentazione ad essa allegata: ossia in primis di tutte le schede che sono state trasmesse a questo Consiglio) ha bensì evidenziato un numero elevatissimo (ben oltre 500 complessivamente) di schede che sono (o che, comunque, devono ritenersi, alla stregua dei principi espressi dalle sentenze nn. 72 e 73 del 2005, che questo Consiglio ribadisce) oggettivamente idonee (e verosimilmente volte) a far riconoscere il voto espresso dall’elettore per l’uno o per l’altro dei due candidati; ma ha anche riscontrato che tale fenomeno risulta ripartito in modo grossomodo omogeneo tra i votanti per i due contendenti, sicché i voti da annullare a ciascuno di essi si elidono vicendevolmente senza dar luogo, nella specie, a sovvertimento dell’esito dello scrutinio elettorale che ha visto proclamare eletto alla carica di Sindaco diAlcamo il Sig. Bonventre.
Va da sé che in questa sede non si esprime (né mai lo si potrebbe fare, ciò spettando ad altre sedi) alcuna valutazione di tipo soggettivo circa il comportamento degli elettori, dei candidati e dei loro sostenitori: dovendosi unicamente effettuare il riscontro della validità, o della nullità, delle schede e dei voti con esse espressi: con la precisazione (in ordine a quanto esposto a pag. 17 della relazione del verificatore) che non v’è luogo a fornire alcuna indicazione alla Prefettura circa la trasmissione, o meno, dei verbali delle operazioni svolte all’Autorità giudiziaria penale, potendo in proposito il Prefetto di Trapani determinarsi come reputi più opportuno, e fermo restando che, comunque, le parti interessate possono ottenere copie autentiche di detti verbali e farne l’uso che vogliano.
In ordine all’apprezzamento operato dal verificatore, questo Consiglio - in esito al riesame delle schede trasmesse ed inserite nel plico A - ritiene di interamente condividerlo e, dunque, di farlo integralmente proprio.
Analogamente, quanto alle schede che sono state inserite nel plico B - ossia alle schede che il verificatore, correttamente, non ha ritenuto di ricondurre ad alcuna delle categorie indicate dalla sentenza n. 320/2015 di questo Consiglio; ma che invece le parti, o taluna di esse, hanno sostenuto che andassero sussunte nella categoria d) di cui alla citata sentenza non definitiva - il Collegio ritiene di condividerne, col verificatore, l’irrilevanza ai fini della variazione del risultato elettorale, e ciò appunto in ragione della loro non sussumibilità in alcuna delle tipologie individuate in tale sentenza.
Quanto, infine, alle schede che sono state inserite nel plico C - ossia quelle rispetto alle quali il verificatore ha avuto perplessità di classificazione, non ritenendole con certezza sussumibili nelle tipologie indicate dalla prefata sentenza, ma neppure essendo del tutto sicuro di doverle ecluderle - si ritiene, da un lato, di confermare la piena correttezza della scelta compiuta dall’ausiliario nel senso di rimetterne la valutazione al Collegio (disattendendosi, dunque, le rimostranze di parte a tale scelta); ma, dall’altro lato, in esito al loro esame in camera di consiglio si ritiene di dover escludere anche per esse ogni rilievo ai fini del presente giudizio, giacché solo le schede che manifestano in modo oggettivamente certo la volontà dell’elettore di farsi riconoscere possono giudicarsi nulle: mentre tale requisito non si ritiene, concretamente, di poter ravvisare per alcuna delle schede che il verificatore ha inserito nel plico C.
Occorre infine scrutinare una particolare questione giuridica che, nell’ultima fase di questo giudizio, è stata particolarmente sviluppata dalla difesa del ricorrente Solina.
Secondo questa tesi, poiché la sentenza di questo Consiglio che ebbe a dichiarare inammissibile l’appello avverso la sentenza di prime cure è stata impugnata per revocazione unicamente dal Solina e non anche dal Bonventre, l’accoglimento, in fase rescindente, del gravame revocatorio potrebbe giovare unicamente all’appellante principale, e non anche a quello incidentale: con il corollario - ove tale tesi fosse condivisa dal Collegio - che nell’odierna fase rescissoria potrebbero scrutinarsi unicamente le censure già veicolate nell’appello principale (e ancora da decidersi, appunto per effetto dell’intervenuta revocazione della sentenza che lo aveva dichiarato inammissibile); ma non anche le censure (invero sostanzialmente del tutto analoghe, ma di segno opposto perché riferite a voti attribuiti, in tesi erroneamente, al Solina) proposte, avverso la stessa sentenza di primo grado, dal Bonventre mediante l’appello incidentale (anch’esso reiterativo dell’omologo ricorso incidentale di primo grado).
In altri termini, secondo la tesi sostenuta dalla difesa del Solina, l’omessa proposizione di una sorta di revocazione incidentale da parte del Bonventre implicherebbe la perdurante preclusione, in questa fase rescissoria, di scrutinare il suo appello incidentale, dal che deriverebbe, a questo punto della vicenda processuale, la pratica impossibilità di sottrarre alcun voto a quelli già assegnati al Solina dal seggio elettorale, neanche ove riscontrati (in sede di verificazione) inficiati dai vizi denunciati dall’appellante incidentale (al fine di contrastare, appunto, l’accoglimento dei motivi del tutto analoghi proposti dal ricorrente originario e reiterati con il suo appello incidentale).
Conseguentemente, nella prospettazione dell’appellante principale e ora ricorrente per revocazione, il divario originario (di 39 voti) tra i due contendenti dovrebbe ritenersi ampiamente superato, e dunque rovesciato, dai ben 256 voti (+5 provvisori) che in sede di scrutinio erano stati erroneamente attribuiti al Bonventre, senza per converso potersi dar adito ad alcuna sottrazione di voti in danno dello stesso Solina, giacché il Sindaco eletto non avrebbe proposto alcun ricorso, in via incidentale, per la (contro-)revocazione della sentenza n. n. 581/2013 di questo Consiglio: con l’effetto che, secondo la tesi che si è testé esposta, le statuizioni di tale ultima sentenza sfavorevoli al Bonventre (e, prima tra esse, la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale da questi proposto, reiterativo del ricorso incidentale di prime cure che era stato parimenti dichiarato improcedibile dal T.A.R.) risulterebbero ormai coperte dal giudicato, e non potrebbero pertanto formare oggetto di nuova e diversa valutazione nell’odierna fase rescissoria del giudizio di revocazione introdotto dal (solo) Solina.
Il punto, però, è che una siffatta tesi non trova alcuna condivisione da parte del Collegio.
Si ritiene, invece, che, per effetto della summenzionata sentenza n. 320/2014, che ha accolto, sebbene limitatamente alla fase rescindente, il gravame revocatorio, il giudizio debba considerarsi ormai regredito alla fase che era stata decisa dalla sentenza revocata: rivive, in sostanza, il giudizio (di appello) che quella sentenza aveva esitato e che è ora destinato ad essere definito con la presente sentenza che chiuderà l’intera fase rescissoria.
In altri termini, la pronuncia rescindente che questo Consiglio ha già reso sul ricorso per revocazione proposto dal Solina, avendo eliso interamente la succitata sentenza n. 581/2013, ha eliminato anche la declaratoria, ivi contenuta, di improcedibilità dell’appello incidentale del Bonventre; anche tale gravame, dunque, deve ora necessariamente essere scrutinato, nella presente sede rescissoria, al pari dell’appello principale del Solina, reiterato dal suo ricorso per revocazione.
Né, d’altra parte, avrebbe senso ipotizzare, come invece sostiene il ricorrente, un “ricorso incidentale per revocazione”: che, infatti, non potendosi fondare su alcun fatto giuridico rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (se per il Bonventre non ve n’erano, ciò non può certamente esser causa per lui dell’impossibilità di difendersi con gravame incidentale dall’appello proposto nei suoi confronti), non potrebbe che essere un mero richiamo dell’appello incidentale a suo tempo proposto dall’appellato.
Né in contrario appare pertinente la giurisprudenza invocata dalla difesa ricorrente: giacché essa attiene unicamente a ipotesi in cui altre parti, dopo la prima, chiedano tutte la revocazione di una sentenza; e non invece a vicende in cui, come accade in quella odierna, la parte intimata intenda unicamente resistere (non già con argomenti nuovi, ma con quelli che aveva già posto a base di un ricorso incidentale mai scrutinato nel merito) alla revocazione richiesta nei suoi confronti.
Sembra allora evidente al Collegio che, una volta che sia stata revocata la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, risulti necessariamente caducata anche quella di improcedibilità dell’appello incidentale, giacché questa era basata esclusivamente su quella.
In sostanza, una volta accolta in questa sede l’impugnazione rescindente, si torna indietro al giudizio di appello, del tutto analogamente a quella che sarebbe stata la situazione processuale se la sentenza revocata non fosse stata mai pronunciata; conseguentemente, devono essere decise tutte le domande che le parti avevano proposto in tale sede: ed essenzialmente, dunque, sia l’appello principale che quello incidentale
Per effetto di ciò, ed in esito allo scrutinio di tutte le contrapposte censure proposte da ambo le parti contro l’attribuzione all’altra di voti asseritamente viziati, in parziale accoglimento sia dell’appello principale che di quello incidentale si perviene, in esito al presente giudizio rescissorio, al risultato di cui s’è già detto, ossia alla constatazione che la modifica del numero di voti attribuito a ciascuno dei contendenti non comporta alcun sovvertimento della graduatoria in cui essi sono stati collocati dal Seggio elettorale, né dunque della proclamazione del Sindaco di Alcamo: ciò che impone, in riforma della precedente declaratoria di inammissibilità, la reiezione della domanda di correzione del risultato elettorale che era stata originariamente proposta dal Solina nei confronti del Bonventre.
Prescindendo dalle evidenze emerse nel corso del giudizio, che potranno essere giudicate solo in altra sede, ritiene il Collegio che la soccombenza reciproca - estrinsecatasi nella contestuale fondatezza, sebbene per entrambi parziale, sia del ricorso originario che di quello incidentale, giacché i voti da ritenere nulli , in quanto espressi con modalità oggettive che inducono a ritenere che l’elettore abbia voluto farsi riconoscersi, sono risultati ripartiti in misura sostanzialmente paritaria tra i due candidati - è ragione sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, avendo revocato la propria sentenza n. 581/2013, accoglie in parte - nei sensi e limiti di cui in motivazione e in conformità con le risultanze della verificazione svolta - gli appelli principali e incidentale proposti avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 novembre 2012, n. 2441, recante declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di prime cure, e per l’effetto, in riforma di tale ultima sentenza, respinge la domanda di correzione del risultato elettorale proposta in primo grado.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2014 con l´intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
 
 
L´ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

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