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Inserita in Politica il 19/01/2023
da Massimo Piccolo
Abuso d’ufficio? A pensar male…
Da diverso tempo sentiamo politici/giornalisti/facchini/fuochisti/ecc… che si stracciano le vesti per abolire il reato di "abuso d’ufficio", perché dicono che nessun amministratore pubblico firma più nulla per paura di cadere nel reato di abuso d’ufficio.
Di questo argomento scrissi molto tempo fa (ma non vi annoierò), facendo la storia dell’articolo 323 del cod. pen. e di come si depotenzio’, a tal punto da invalidarne di fatto (nella sostanza), anche se non in diritto (nella forma), l’accertamento del reato da parte della magistratura.
In breve, una volta, in presenza di un abuso da parte di un dipendente pubblico, era il giudice che decideva se un abuso era stato commesso o no.
L’ultima modifica dell’articolo del codice, invece, prescriveva (e prescrive) che:
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- Art. 323 del codice penale -
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l´incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Come vedete, all’apparenza niente da segnalare. Ma se leggete un pochino con più attenzione, vi accorgerete che c’è un avverbio (che ho sottolineato), “intenzionalmente”, che depotenzia l´accertamente del reato medesimo.
Ciò significa che si deve dimostrare che il reato sia stato “intenzionale”. Ora, anche i sassi sanno che non si può accertare cosa ci sia nelle teste delle persone, figuriamoci di un imputato.
C’è financo il detto: “non si può fare il processo alle intenzioni”. Se ne deduce quindi che per accertare l’intenzione di fare l’abuso, il soggetto lo deve comunicare a qualcuno.
Ma siccome uno non lo dice a nessuno. Risulta impossibile accertarne l’intenzionalità. Salvo una confessione (altamente improbabile). E quindi? Non resta altro che l’intercettazione.
Ma l’abuso d’ufficio (4 anni di pena max) non è tra i reati per i quali è prevista l’intercettazione (prevista sono per i reati contro la P.A. che nel massimo edittale abbiano un minimo 5 anni di pena – art 266 c.p.p., comma 1, lett b).
E quindi che si vuole?
Uno non vuole pensare male, ma tutto questo can can, per un reato che è praticamente indimostrabile, salvo confessione e/o intercettazione (peraltro negata), autorizza i più a… pensar male (Andreotti docet - dalla tomba -).
Ossia, si comincia dall’abuso d’ufficio, fino poi, piano piano, a depotenziare gli altri reati contro la pubblica amministrazione.
Oppure, più semplicemente, non si vuole essere disturbati nell´amministrazione della cosa pubblica.
A voi lettori l´ardua sentenza.
Signora mia, dove andremo a finire.
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