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Inserita in Cronaca il 12/02/2016 da Umberto Crispo

TRAPANI HA IL NUOVO REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO

TRAPANI
Il mercato ittico al dettaglio di Trapani ha un nuovo regolamento, che darà razionalità e ordine ad uno dei settori più importanti della vita cittadina, anche dal punto di vista storico – antropologico. Il Consiglio Comunale ha approvato a larghissima maggioranza il regolamento  redatto dal competente III Settore: “Una prova di maturità, di attenzione nei confronti di  Trapani e della sua storia, e per questo ringrazio il Consiglio, che ha mostrato tutta quanta la sua sensibilità” dice in proposito il Presidente del Consiglio Comunale Peppe Bianco. Il nuovo regolamento detta precise linee amministrative e di comportamento per il migliore funzionamento del mercato, tenendo in conto della più recente normativa i materia, ma senza tralasciare le tradizioni quali la storica “abbanniata” del pesce.
Il testo del regolamento approvato:

Art. 1 - finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nell´ambito del Mercato Ittico al dettaglio sito in Trapani nella via Cristoforo Colombo presso l´area demaniale marittima ex coop. S. Alberto, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n.18 del 1° marzo 1995 e ss.mm.ii. e D.Lgs 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii. e la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 .
2. La gestione del mercato sarà assunta direttamente dal Comune o qualora se ne ravvisi l’impossibilità di procedere alla gestione diretta, ad una associazione, società o cooperativa, selezionata con apposito bando, che gestirà il mercato senza scopi di lucro.
3.“prodotti ittici”: sono i prodotti della pesca quali pesci, crostacei, molluschi;
4.”imprenditore ittico”: il titolare di licenza di pesca di cui all´art.4 D.Lgs 26/05/2004, n.153, che esercita professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l´attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
5.“commercio su aree pubbliche”: si intende la vendita di prodotti ittici al dettaglio effettuata sull´area demaniale della quale il Comune ha la disponibilità, scoperta e coperta.
6. “commercio al dettaglio”: è l´attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende su arre pubbliche direttamente al consumatore finale;
7. ”operatore”: è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell´impresa alimentare posta sotto controllo;
8. Per “area pubblica” si intende il complesso demaniale marittimo tra le vie Cristoforo Colombo, dei Gladioli, Lina Marini del Porto di Trapani, secondo la planimetria allegata e composto da:
a) spazio destinato ai posteggi attrezzati da banchetti e lavamani;
b) locali tecnici;
c) locali bagni divisi per sesso;
d) spazi esterni per il carico e scarico merci.
9. per “posteggio” si intende l´area pubblica che viene data in concessione agli operatori e che ha una superficie massima di mq.10 comprensiva di max 2 banchetti e l´area di lavoro.

Art. 2 - Tipologia e Regime Autorizzatorio
1. Il commercio all´interno del Mercato Ittico può essere svolto per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all’art. 1 c.2 lett. a) L.R. 18/95), nel seguito definito “Commercio di Tipologia A”.

Art. 3 - Richieste nuove Autorizzazioni (tip. A/mercato)
1. Le nuove autorizzazioni o/e posteggi resi disponibili (tipologie A/mercati) saranno assegnate tramite bando pubblico.
2. Nella prima assegnazione dei posteggi fissi è data la precedenza a:
a) agli assegnatari dei posteggi in possesso di regolare autorizzazione ad esercitare presso l´allora mercato di “Piazza Mercato del Pesce”, ai sensi dell´art.15 della L.R. n°18/1995;
b) ai titolari di autorizzazioni di cui all´art.1 comma 2 lettera c) della L.R. n°18/1995 e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze nel mercato, ai sensi dell´art.12 comma 3 della L.R. n°18/1995;
3. A richiesta degli interessati, possono regolarizzare la posizione degli operatori che esercitano l´attività commerciale al dettaglio all´interno del Mercato Ittico se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione comprovante l´attività svolta nel mercato, ai sensi dell´art.8 bis comma 1 della L.R. n°18/1995.
4. I posteggi sono occupati da operatori in possesso di regolare titolo, nonché di Registrazione di DIA Alimentare (Regolamento CE N. 852/2004 e successivi) e dei requisiti previsti dalla legge.
5. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, in carta legale, correlata dalle relative spese di istruttoria ed ai diritti di segreteria al SUAP, in modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suap@comune.trapani.it, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
6. L’autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative ai sensi dell’art. 70 comma 1 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59.
7. Nella domanda di partecipazione al bando, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, recapito telefonico ed indirizzo PEC;
b) permesso di soggiorno (per persone extracomunitarie);
c) dichiarazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale;
d) nel caso di soggetti che richiedono una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione, il richiedente dovrà presentazione dichiarazione con la quale si impegna a presentare entro trenta (30) giorni dall’avvio dell’attività o dall’assunzione di dipendenti il certificato di regolarità contributiva o il DURC;
e) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e tutti i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dal D.P.R. 252/1998, art 2;
f) il possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma 6 del D. Lgs 26 marzo 2010 n 59;
7. L’assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l’istanza.

Art.4 - Rilascio dell’Autorizzazione comprensiva della Concessione di posteggio (tip. A/mercati)
1. Esaminate le domande per l’assegnazione dei nuovi posteggi, sulla base dei posti disponibili, si procederà al rilascio di autorizzazione abilitante all’utilizzo del posteggio, al commercio e di quant’altro eventualmente necessario per particolari utilizzi. La predetta autorizzazione contiene:
- le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario;
- il pagamento di una tassa di posteggio che è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune per il consumo dell´energia elettrica, acqua, pulizia ed ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi del mercato ittico.
2. Il concessionario e/o intestatario dell’Autorizzazione al commercio su area pubblica, deve:
a) comunicare al SUAP o agli operatori incaricati alla vigilanza, l’assenza o l’impedimento, anche momentaneo, dal posto di lavoro;
b) esporre in maniera visibile il proprio titolo autorizzatorio con relativa foto di riconoscimento;
c) nel caso non sia in possesso di nessuna posizione contributiva prima dell´autorizzazione, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna entro sessanta (30) giorni dall’avvio dell’attività o dall’assunzione di dipendenti a consegnare il certificato di regolarità contributiva;
d) polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia delle obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3. Gli operatori dovranno munirsi di adeguati contenitori per i rifiuti e gli stessi dovranno, inoltre, esibire idoneo contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei prodotti di scarto.
4. Nell’ambito del mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. n.18/95), erano titolari di più posteggi nello stesso mercato e a società di persone cui siano conferite aziende per l´esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
5. Dopo il 2017, un medesimo soggetto giuridico non può avere titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per lo stesso settore merceologico (art.7 Conferenza Unificata del 5 luglio 21012).

Art. 5 - Iscrizione alla C.C.I.A.A.
Il titolare dell’esercizio commerciale deve iscriversi alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di inizio dell’attività.

Art.6 - Orari di vendita, festività e deroghe
1. Gli operatori esercenti il commercio di tipologia “A” osservano la stessa disciplina degli orari di vendita stabilita per il commercio in sede fissa.
2. L’orario di attività viene stabilito in relazione a specifiche strategie dell’amministrazione circa la razionalizzazione e la regolamentazione dei mercati settimanali. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori impartisce all’Ufficio competente le opportune direttive per la definizione dell’orario di attività, anche diversificandolo, ove ritenuto opportuno.
3. Preliminarmente individuate, con riferimento all’anno successivo, le date in cui festività civili o religiose coincidono con giorni di svolgimento di mercati settimanali, il SUAP programma con periodicità annuale, e con il supporto degli altri uffici dell’amministrazione e degli enti che a diverso titolo concorrono alla gestione degli stessi, l’anticipazione dello svolgimento dei mercati alle domeniche precedenti le festività. In casi straordinari, o in concomitanza di eventi che possono interferire con lo svolgimento del mercato, il SUAP può stabilire per motivi di opportunità, e con efficacia limitata ad una singola giornata, una diversa data, o un diverso orario, o il divieto di svolgimento del mercato.
4. In caso di inottemperanza alla previsione di cui al precedente comma, saranno applicate le sanzioni di cui alla normativa vigente

Art. 7 - Subingresso
1. Per subingresso si intende il trasferimento dell’attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, né parzialmente né totalmente, l´autorizzazione, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all’azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall’art. 16 della L. R. 18/95 e dall’art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E’ ammessa la cessione di un ramo di azienda.
2. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione (SCIA) al SUAP dell’avvenuta cessione dell’azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell’esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall’Amministrazione stessa.
3. Il subentrante deve inoltre dichiarare la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale.

Art. 8 - Commissione di Mercato
1. Ai sensi dell’art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato e il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso. Alla commissione, che dura in carica due anni, sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell’organizzazione dei servizi del mercato stesso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Potranno votare solamente i titolari di posteggio nel mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operanti nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico diffuso nel mercato, nonché affisso presso la sede del Comune. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. E’ compito dell’amministrazione comunale coordinare le operazioni relative alle elezioni.
6. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi presso la sede dello stesso.
7. Le operazioni di votazione inizieranno mezz’ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz’ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
8. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale.
9. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
10. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
11. Le riunioni della commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L’astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano l’ordinarietà, la convocazione, contenente l’elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell’ufficio dell’amministrazione competente per materia.
12. La mancata costituzione della Commissione di Mercato, così come prevista dal comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, comporta la sospensione dell’attività commerciale fino alla regolare costituzione della suddetta Commissione.

Art. 9 - Dislocazione dei Posteggi
1. La dislocazione ed il numero dei posteggi sarà determinata con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio, sentita la commissione comunale di cui all´art.7 della L.R. n°18/1995.
2. Sentita la commissione di mercato, il Dirigente del SUAP potrà trasferire in zona diversa, ma sempre all’interno dell’area del mercato, uno o più posteggi per esigenze di carattere igienico-sanitario, ovvero ai fini di un più ordinato e razionale sviluppo del mercato stesso.

Art. 10 - Riserva di posteggi a favore dei pescatori
1. E´ riservato un numero di posteggi ai pescatori singoli o associati, esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge, che vendono i prodotti ittici provenienti dall´esercizio della loro attività.
2. L’assegnazione dei posteggi disponibili all’interno del mercato, avverrà mediante bando pubblico, con le modalità di cui all´art.3 del presente Regolamento ai pescatori regolarmente iscritti alla camera di commercio.

Art. 11 - Sostituzione di Posteggio
1. In caso di eliminazione di posteggi il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area per quanto possibile conforme alla scelta dell´operatore (art.15 L.R. n°18/1995).
2.Nell’eventualità che risultino disponibilità di posteggio all’interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all’assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti.
3. Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e sempreché siano preceduti da apposita autorizzazione. E’ vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l’occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

Art. 12 - Requisiti Igienico Sanitari
1. L´esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 (GURI n.114 del 17/05/2002) emessa ai sensi dell´art.28, comma 8, del D.Lgs 31/03/1998, n°114 e dal Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii. .
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Art. 13 - Durata della Concessione del Posteggio (Mercato - Tip. A)
1. La durata massima delle nuove concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche è di 12 anni sulla base di quanto indicato dall’art. 70 c. 5 del decreto legislativo 26/03/2010 n°59 di recepimento della direttiva 2006/123CE e dall´art.1 della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012.
2. La durata della concessione del posteggio è regolata dalle successive disposizioni transitorie (art. 8) previste in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012. La concessione decorre dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.
2. Nella fase di prima applicazione dell’intesa, è previsto che valgano le seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l´entrata in vigore del D.lgs n.59/2010 sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che sono scadute dopo l´entrata in vigore dell´intesa della Conferenza Unificata ( 5 luglio 2012) o che scadono nei cinque anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell´entrata in vigore del D.Lgs n.59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio del rinnovo
b) Selezione successive al 2017
Le selezioni pubbliche per le assegnazione dei posteggi, che saranno effettuate dopo l’8 maggio 2017, dovranno rispettare i criteri e le condizioni previste nell’intesa del 5 luglio 2012 e dovranno essere opportunamente pubblicizzate dandone anche comunicazione alle strutture, sia comunali che provinciali, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su aree pubbliche, presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (in acronimo CNEL).

Art. 14 - Tasse Comunali e Costi
1. L’utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento delle tasse comunali.
2. Per ciascuno posteggio sarà stabilita una tassa a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune (quali acqua, servizi igienici, servizi di primo soccorso, pulizia ed ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi del mercato ittico.

Art. 15 - Limitazioni all’Utilizzo della Concessione dei Posteggi
1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato.
2. Il divieto di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
3. Il titolare dell’autorizzazione ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore ittico oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico- sanitaria e di legge in genere, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 - Spostamento di luogo e di data del Mercato
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, lo spostamento definitivo di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l’Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all’interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.
3. Può essere deciso dall’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale lo spostamento temporaneo di luogo del mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:
a) provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino impianti, rifacimenti, sostituzioni, ecc.;
b) evitare crolli e smottamenti;
c) assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica;
d) assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dal mercato da parte dei veicoli di soccorso.
4. Sarà espresso compito dell’Organo Consiliare determinare spostamenti definitivi del mercato ittico e soprattutto per garantire la sicurezza sui luoghi.

Art. 17 - Obblighi e divieti degli esercenti
1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile:
a) i dati identificativi dell´azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell’autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partiva IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita);
b) la ricevuta di pagamento della tassa di posteggio.
2. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, gli esercenti devono mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti secondo quanto espressamente stabilito dall’Amministrazione Comunale. A tal fine, e per agevolare il servizio di pulizia dell’area, è fatto obbligo agli stessi di dotarsi di idonei contenitori per i rifiuti in tutti i casi nei quali non siano disponibili, o utilizzabili, materiali ed attrezzature forniti dall’azienda preposta al servizio di pulizia. Nei casi in cui quest’ultima abbia collocato, presso il mercato, contenitori per la raccolta differenziata di imballaggi, di rifiuti organici o di altri materiali, è fatto obbligo agli operatori commerciali di servirsi di tali contenitori per il conferimento delle relative categorie di rifiuti.
3. Ciascun esercente risponde personalmente delle condizioni del posteggio assegnatogli, con specifico riferimento allo stato d’igiene del medesimo ed al mantenimento dello stesso. Pertanto risponderà di eventuali rifiuti rinvenuti all’atto dei controlli all’interno dell’area, a prescindere della provenienza e tipologia dei medesimi.
4. Gli operatori sono inoltre tenuti a:
a) tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita, con le modalità previste dagli articoli 13 e 17 del D.Lgs. n° 206 del 06.09.2005 recante "Norme a tutela del consumatore, e adeguarsi agli obblighi fiscali;
b) tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti;
c) rispettare gli orari di vendita;
d) munirsi di idoneo contratto per lo smaltimento rifiuti speciali per la vendita di prodotti ittici;
e) fornire all’Amministrazione Comunale un indirizzo e-mail con cui potere comunicare eventuali disposizioni, comunicazioni, etc. al fine di ottimizzare le relative relazioni di mercato, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
5. Nell´area adibita è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, la quiete, l´ordine, il decoro e danneggiare le installazioni.
6. I venditori di prodotti ittici hanno l´obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, i banchi, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e la disciplina del mercato.
7. Ultimata la vendita, tutti i banchi dovranno essere ripuliti e le merci deperibili invendute trasportate in appositi privati locali di conservazione.
8. I venditori hanno l´obbligo di tenere costantemente pulito attorno al proprio posto di vendita raccogliendo le immondizie e collaborando alla pulizia e al lavaggio del mercato.
9. In modo particolare è vietato:
a) ingombrare in qualsiasi modo con merci, attrezzi ed altri oggetti, gli spazi destinati alla circolazione interna;
b) esporre le merci al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;
c) effettuare operazioni di vendita della merce al di fuori del punto di vendita assegnato;
d) attirare l´attenzione dei compratori con clamori, schiamazzi, atti incomposti e l´uso di strumenti sonori pur consentendo la tipica abbanniata;
e) provvedere alla lavorazione del pesce ed altro o compiere qualunque azione che possa lordare i passanti o urtarne la sensibilità;

Art. 18 - Decadenza e revoca dell’Autorizzazione
1. Ai sensi dell’art. 3 c. 1 della L.R. 18/95, si decade dall’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell’atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.
2. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal SUAP. L’autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/95, e dell’art. 14 della legge medesima, come modificato dall’art. 10 L.R. 2/96 e dall´art.24 della L.R. 28/1999, ovvero:
a) quando l’operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare;
b) a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all’occupazione del posteggio.
c) nell’ipotesi di elevazione di n. 3 sanzioni nell’arco di un anno, anche nell’ipotesi contemplata dal comma 3 dell’art. 20.
3. L’autorizzazione è revocata altresì:
a) per il mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa di posteggio nei termini previsti;
4. il SUAP, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all’interessato la revoca dell’autorizzazione.
5. Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
6. L’amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l’operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell´art. 8 comma 11 L.R. 18/1995, da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all’interno del mercato.
7. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell´operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell´operatore. Questi, nelle more dell´assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell´area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
8. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.
9. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg. 15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

Art. 19 - Conservazione del Posteggio
1. L’operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. I casi in cui l’assenza del titolare dall’esercizio dell’attività è giustificata sono:
a) gravidanza e puerperio;
b) malattie ed infortuni;
c) ferie non superiori ad un mese per anno solare;
d) sospensione dell’autorizzazione;
e) cariche elettive o sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l’invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza.
4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell’assenza dello stesso, è messo a sorteggio e sarà assegnato prioritariamente, per la durata del periodo di non utilizzazione ai soggetti che abbiano l´autorizzazione per l´esercizio dell´attività di cui all´art.1 L.R. n°18/1995 comma 2 lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze all´interno del Mercato.

Art. 20 - Funzionamento del Mercato e Divieti
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura eventualmente l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione di servizi aggiuntivi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno a cura degli stessi esercenti del mercato.
2. Le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz´ora prima dell´inizio delle attività di vendita all´interno del mercato.
3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed opportunamente numerata e delimitata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili.
4. E’ vietato l´utilizzo di mezzi sonori.
5. E’ vietato mantenere nel posteggio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l´attività di vendita e occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
6. L´assenza dell´operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall’ufficio competente non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 21 - Vigilanza e Controllo
1. La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie è esercitata dalla ASP-Trapani.
2. Al Comando di Polizia Municipale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.
3. L’Amministrazione istituirà un nucleo di 1 unità del servizio Annona addette al mercato e la rilevazione delle presenze. Tale nucleo ha l’onere di controllare la corretta collocazione degli operatori nei posteggi loro assegnati e l’osservazione degli obblighi a carico degli assegnatari dei posteggi così come individuati dal presente regolamento, nonché l’effettiva presenza di ciascuna azienda titolare di posteggio, nonché di segnalare le eventuali difformità al responsabile di mercato del Comando di Polizia Municipale.

Art. 22 - Sanzioni
1. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.205/2010, con sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 600,00. Ove l’abbandono riguardi rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio con esclusione del pagamento in misura ridotta.
2. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l’art. 20 della L.R. 18/95, come modificato ed integrato dalla L.R. 2/96.
3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), l’ufficio comunale competente per gli illeciti depenalizzati trasmetterà all’operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all’interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. informerà l’ufficio amministrativo competente.
5. A fronte di ulteriori reiterazioni, l’ufficio comunale per gli illeciti depenalizzati procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell’autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all’ufficio amministrativo competente.

Art. 23 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano in ogni caso le leggi vigenti in materia.



 

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