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Inserita in Cronaca il 09/07/2021 da Cinzia Testa

Superbonus 110%: l’Isola che non c’è. L’Agenzia delle Entrate ci fornisce le coordinate per rintracciarla

Superbonus
L’abbiamo definita l’Isola che non c’ è come nella favola di Peter Pan; l’isola che non c’è di Peter’s Never Never è un’isola immaginaria raggiungibile solo con la nostra fantasia, un’ utopia, l’abbiamo definita l’Isola che non c’è perché all’inizio di questa avventura legislativa che ha riguardato il Superbonus 110 abbiamo avuto la percezione netta che senza un decreto attuativo, o quantomeno una circolare interpretativa chiara questo Superbonus ascensore sarebbe rimasto un’utopia, per l’appunto un’isola che non c’è.

Diverse infatti sono le leggi nel nostro Paese che deficitarie di circolari o decreti attuativi non riescono a trovare applicazione.
Il Superbonus è nato in un periodo particolarmente difficile un periodo di emergenza e nel tentativo di rimettere in moto il volano dell’economia e data l’urgenza non è stato sempre facile fare un’analisi attenta ed oculata di tutte le necessita delle varie categorie del sistema produttivo per la formulazione di un efficiente Decreto Rilancio. Ne siamo consapevoli e i nostri sono stati tutti interventi costruttivi. mettendo la nostra professionalità al servizio della Nazione.

Ci siamo battuti e diversi sono stati gli interventi promossi da tutti noi: dal Consorzio per l’Italia, rappresentata da Salvatore Nasca di concerto con CNA, rappresentata da Binetti e da Anica, rappresentata da Robertelli, tutte associazioni di categoria di aziende che operano nel settore del trasporto verticale, nel tentativo di sensibilizzare la classe politica e l’opinione pubblica e fare chiarezza sulla materia e sull’importanza di inserire l’ascensore e il montacarichi nel Superbonus 110 per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la sicurezza degli impianti e non avere dubbi sulle procedure attuative.
Vogliamo ricordare sempre e non ci stancheremo mai di farlo che la Comunità Europea ha emanato diverse direttive in materia sicurezza ascensori; ultima la 214/33/UE per l’applicazione della quale è stato emanato il DPR n 23 del 2017 che regola l’attuazione della direttiva stessa relativa agli ascensori ai componenti di sicurezza e all’esercizio, ma nonostante questo il 50% degli impianti in Italia sono tuttora obsoleti sia ai fini della sicurezza sia ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ci siamo battuti per rintracciare le coordinate di quest’Isola che non c’è e tentare di farla diventare reale.
Diverse sono state le interrogazioni presentate alla Camera e al Senato per avere chiarimenti sulla materia.
Sembra che qualcosa si sia mosso, abbiamo adesso un ulteriore risposta della Agenzia delle Entrate ad una richiesta di chiarimenti, abbastanza articolata formulata da un contribuente, la risposta di recente pubblicazione è la n 455/2021 a firma del Direttore Centrale e che nel dispositivo riportiamo integralmente:

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”),dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6
maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (anch’esso in corso di conversione),, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.”ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e10.L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e2022, spese rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale in una delle predette modalità alternative alla detrazione, perle spese sostenute, vale anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.n. 326047/2020, 22 febbraio 2021, prot. 51374/2021. Gli adempimenti ivi previsti sono stati prorogati al 15 aprile 2021 dal provvedimento prot. n. 83933/2021 del 30marzo 2021.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. In relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello
consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Con riferimento al quesito rappresento, concernente la possibilità di beneficiare dell’agevolazione Superbonus, relativamente all’intervento di installazione e posa in opera di una piattaforma elevatrice (intervento trainato), da parte di tutti i condomini che partecipano alla spesa e, dunque, non solo da parte quelli di età superiore a 65 anni, si osserva quanto segue.
L’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge di bilancio n. 178 del 2020,ha modificato il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi “trainati” anche gli «interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».
Si tratta, in particolare, degli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servo scala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236(legge di settore).
Come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839del 29 aprile 2021 la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l’esplicito richiamo nell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
Va tuttavia rilevato che, la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, sopra elencati, in quanto interventi “trainati”, siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”di risparmio energetico di cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Per completezza si rammenta che, per ciò che concerne il massimale di spesa ammesso alla detrazione, come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000.
Resta inteso che la detrazione spetta nella misura del 110 per cento calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000 e, dunque, pari a una detrazione complessivamente non superiore a euro 105.600.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, si ritiene che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, siano ammesse al Superbonus. Il singolo condomino e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli1123 e seguenti del codice civile.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura ovvero cedere a terzi il credito derivante dagli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, si osserva che come chiarito nella citata risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, “per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000euro.” Ne consegue che l’Istante potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, noi delle associazioni di categoria: Il Consorzio per l’Italia; CNA ed ANICA riteniamo che finalmente ci sono le condizioni per partire.
Il chiarimento infatti formulato dall’Agenzia delle Entrate è di estrema chiarezza. L’intervento è attuabile anche in assenza all’interno dell’immobile di portatori di handicap o over 65 in quanto come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interrogazione in commissione finanze 5-05839 del 29 aprile 2021 gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano fra quelli già regolamentati dalla Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4.
Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).
In sintesi, l’intervento è un intervento trainato, rientra fra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità sia interna che esterna all’abitazione a persone portatrici di handicap e può usufruire sia della fruizione diretta Superbonus per un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro o in alternativa del così detto sconto in fattura
Dopo questo ulteriore parere dell’Agenzia non rimane che partire, è importante operare però con un’attenta ed oculata gestione amministrativa e fiscale per evitare di incappare, data la delicatezza della materia, in anche involontari incidenti di percorso. Ma noi del Consorzio per l’Italia ci siamo già attrezzati conclude Salvatore Nasca e questa è un’altra storia.

Enzo Cirà

 

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