Inserita in Politica il 13/11/2014
da REDAZIONE REGIONALE
PD LUMIA - DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO
Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso
———– 12 novembre 2014
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene sugli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale che puniscono i delitti di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafioso. La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi più gravi del nostro Paese. Tutte le forze politiche devono farsi carico della questione della diffusione su tutto il territorio nazionale della criminalità di tipo mafioso, per dare alla lotta alla mafia assoluta priorità e contrastare un fenomeno che rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, ormai non più solo del Mezzogiorno. Tutto il Paese è chiamato alla sfida di liberare il territorio dalle mafie. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso all’usura e con una proiezione devastante nella burocrazia e nelle Istituzioni. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell’economia e della politica, infiltrandosi in profondità nel tessuto sociale e politico e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il disegno di legge prevede che lo Stato faccia una scelta più rigorosa sull´entità della pena i delitti di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafioso. Si tratta di alzare la soglia di punibilità su chi mina la Democrazia nel momento più delicato e sorgivo della rappresentanza, costituito dal voto e dalle elezioni. L´articolo 1 modifica il trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie del reato di associazione mafiosa contenute nell´articolo 416-bis del codice penale determinando un aumento di tutte le previsioni edittali: la partecipazione ad un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, per la quale il primo comma del 416-bis oggi prevede la reclusione da sette a dodici anni, viene punita nel presente disegno di legge con la reclusione da nove a quattordici anni (comma 1, lett. a); se l´associazione è armata si prevede la pena della reclusione da undici a diciassette anni (comma 1, lett. c); la pena per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione che oggi sono puniti, dai nove ai quattordici anni dal secondo comma del 416-bis, viene fissata dai tredici ai diciotto anni (comma 1, lett. b) e se l´associazione è armata con la reclusione da sedici a venticinque anni (comma 1, lett. c). L´articolo 2 eleva la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso che passa secondo quanto proposto nel presente disegno di legge dai quattro a dieci anni di reclusione, oggi previsti, alla reclusione da sette a dodici anni. DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso)
1. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tredici a diciotto anni»;
c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da undici a diciassette anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da sedici a venticinque anni».
Art. 2. (Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. All´articolo 416-ter, primo comma del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da sette a dodici anni».
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