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Inserita in Politica il 08/11/2018 da Direttore

Il sindaco Tranchida si dimette da presidente della SRR

Il
“Prendo atto che in seno al Cda insiste una profonda divergenza tecnico-giuridica, oltre che politico-amministrativa, circa l’approvazione della mia proposta di deliberazione per il transito del titolato personale in forza alla Trapani Servizi S.p.a. alla SRR, così come previsto per legge, e coerentemente rassegno dunque le mie dimissioni da presidente. Tanto è stato al pari comunicato doverosamente a tutti i Sindaci della Srr ringraziandoli per la fiducia”.
E’ quanto affermato dal Sindaco Giacomo Tranchida dopo la bocciatura della delibera che avrebbe garantito la tutela piena dei diritti maturati e del posto di lavoro per tutti i dipendenti della Trapani Servizi.
Una delibera proposta nel rispetto della legge che impone alla SRR l´assunzione dei lavoratori e non condivisa dagli altri due sindaci del Cda (Marsala e Custonaci), nonostante fosse "blindata" in termini di garanzie tutte per la SRR.

Da stamani gli uffici legali e il segretario generale della Trapani Servizi e Comune di Trapani sono riuniti per approfondire gli scenari conseguenti alla mancata deliberazione della SRR.

“Già per questa sera-notte ho allertato la Giunta – ha ulteriormente dichiarato il Sindaco Tranchida - per deliberare le azioni conseguenti da intraprendersi a tutela lavoratori Trapani Servizi e per far partire puntuale il servizio di raccolta differenziata porta a porta prevista per gennaio, oltre che mantenere efficiente il corrente servizio”.


SRR Trapani Provincia Nord



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA 31/10



 



Oggetto: Transito del personale in forza alla
Trapani Servizi S.p.a. – Stato di agitazione dei dipendenti – Pianta organica
societaria – Deliberazioni conseguenti.  



 



Confermata l’intera
premessa alla proposta di deliberazione nel testo già sottoposto all’esame del
CDA nella seduta del 31.10.2018, si formula la seguente proposta di



 



D E L I B E R A



 



1.     
Prendere atto delle conclusioni contenute
nell’approfondimento giuridico formulato dal consulente legale di questa
Società, acquisito agli atti il 29.10.2018, facendo propria la conclusione n.
2, in quanto la SRR che ha proceduto, dalla data della sua costituzione, per la
prima volta all’aggiudicazione del servizio a soggetti privati, giusto contratto
normativo stipulato il 28.05.2018, è tenuta in questa fase a dare attuazione a
quanto previsto dall’art. 19, commi 6 e seguenti, della L.r. n. 9 del 8.04.2010
per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso la Trapani Servizi
S.p.A. in quanto società utilizzata per la gestione del servizio con capitale
sociale interamente detenuto dal Comune di Trapani socio di questa SRR.



2.     
Dare atto che il personale dipendente da Trapani
Servizi S.p.A., destinato al servizio di gestione dei rifiuti è quello indicato
dalla consistenza rilevata in sede di formazione degli atti di gara posti a
base dell’appalto quale allegato 7 al C.S.A. e per tali dipendenti la predetta
L.r. n. 9/2010 prevede che l’assunzione abbia luogo, in ogni S.R.R., previa
risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni
giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al
profilo di inquadramento, fermi restando i requisiti che gli stessi devono
possedere secondo la medesima fonte normativa regionale.



3.     
Autorizzare l’avvio dell’iter di rimodulazione
della pianta organica societaria approvata con D.A. n. 417/2014 al fine di dare
attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 19 della L.r. n. 9/2010 per i
lavoratori dipendenti da Trapani Servizi di cui al precedente punto 2.



4.     
Autorizzare, in attesa della conclusione
dell’iter di rimodulazione della nuova pianta organica, ex art. 7, comma 9
della L.r. n. 9/2010, la stipula di un accordo tra la SRR, il Comune di
Trapani, la Trapani Servizi S.p.a., la Energeticambiente S.r.l. e le OO.SS. che
consenta il distacco dei dipendenti di Trapani Servizi S.p.a. di cui al
precedente punto 2), alla Energeticambiente S.r.l., ai sensi dell’art. 8, comma
3 del D.L. 20.05.1993 n. 148 convertito con modifiche dalla L. 19.07.1993 n.
236, ponendo in capo alla Trapani Servizi S.p.A. l’onere di fornire adeguata
garanzia che in caso di mancata utilizzazione in distacco di uno o più dei lavoratori
in parola, questi potranno mantenere il proprio rapporto di lavoro con la società
partecipata quale unico socio dal Comune di Trapani.



5.     
Prevedere che anche dopo l’approvazione della
nuova pianta organica della SRR con conseguente assunzione dei lavoratori di
cui al precedente punto2), la Trapani Servizi S.p.a. mantenga attiva la garanzia
di assicurare continuità ai rapporti di lavoro del personale non distaccato
alla Energeticambiente s.r.l. per l’esecuzione dell’appalto oggetto del
contratto normativo del 28.05.2018, richiedendone il distacco alla SRR per
l’esercizio delle attività svolte dalla medesima Trapani Servizi S.p.a. in
altri ambiti del ciclo di trattamento dei rifiuti e gestione di impianti.



6.     
Richiedere al Comune di Trapani, socio unico
della Trapani Servizi S.p.a., di formulare apposito atto di indirizzo, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del
19.08.2016, che garantisca l’attuazione di quanto oggetto della presente
deliberazione, con sospensione di qualsiasi riduzione della dotazione organica
fino al completamento dell’iter di approvazione della nuova pianta organica di
questa SRR, prevedendo altresì che la Trapani Servizi S.p.a. assicuri la
copertura finanziaria di tutti i costi diretti ed indiretti afferenti il
personale che per ragioni oggettive, non dipendenti cioè da scelte dell’azienda
esecutrice dell’appalto, non sia possibile assegnare in distacco alla
Energeticambiente S.r.l., facendo in modo che nessun onere finanziario possa
gravare sulla SRR.



7.     
Disporre la verifica, prima dell’effettivo
transito dei dipendenti di cui al precedente punto 2), in capo a ciascun
lavoratore del possesso dei requisiti indicati dal comma7 dell’art. 19 della
citata L.r. n. 9/2010 e cioè se l’originario rapporto di lavoro dipendente o le
progressioni di carriera siano stati costituiti e realizzati nel rispetto della
normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 45 della L.r. 08.02.2007
n. 2 e dell’art. 61 della L.r. 14.05.2009 n. 6, ovvero ancora a seguito di
pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a
seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purchè sottoscritta entro
il 31.12.2009.



 


 

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