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Inserita in Un caffè con... il 18/09/2016
da REDAZIONE REGIONALE
ANAS - RICORSI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-RUOLO- RICOSTRUZIONE CARRIERA
RICORSO PER OTTENERE L’IMMEDIATA VALUTAZIONE PER INTERO DI TUTTO IL PERIODO PRE-RUOLO OGGI ILLEGITTIMAMENTE VALUTATO PER INTERO SOLO FINO A 4 ANNI, CON LA PARTE ECCEDENTE VALUTATA PER SOLI 2/3 AI FINI GIURIDICI E IL RESTANTE 1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI. Requisiti: A chi è rivolto? Docenti immessi in ruolo e che hanno ottenuto la ricostruzione della carriera da meno di dieci anni e che abbiano svolto almeno sette anni di precariato. Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo, con nomina giuridica ed economica non successiva all’a.s. 2010/11. Cosa si chiede? Riconoscimento ai fini economici per intero in luogo di due terzi di tutti gli anni di precariato eccedenti i primi quattro, già riconosciuti per intero dal Miur. Pagamento delle differenze stipendiali maturate negli ultimi cinque anni con l’anticipo degli scatti di anzianità e mantenimento del riconoscimento dell’anticipo degli scatti anche per il futuro. (con riconoscimento anche ai fini previdenziali e del TFR) Che documenti servono? Copia del decreto di ricostruzione della carriera Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale Copia della diffida (D5) al MIUR e ricevuta di ritorno Se reddito inferiore ai limiti di legge, auto-dichiarazione (AD) per l’esenzione dal C.U. (Contributo Unificato) Sottoscrizione della convenzione (C5) con lo studio legale Modalità di preadesione: Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all’ANAS.http://www.anasitalia.org/ e presentare in studio i seguenti documenti: Copia del decreto di ricostruzione della carriera Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale Copia della diffida (D5) al MIUR e ricevuta di ritorno Se reddito inferiore ai limiti di legge, auto-dichiarazione (AD) per l’esenzione dal C.U. (Contributo Unificato) Sottoscrizione della convenzione (C5) con lo studio legale o C6 per gli altri docenti . Procura in calce
Secondo il meccanismo attuale previsto dalla normativa di legge e contrattuale, nella ricostruzione di carriera il Ministero illegittimamente non riconosce tutto il servizio svolto dal docente supplente. I Tribunale del Lavoro da tempo , garantiscono l’applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2007 e del 18 dicembre 2011 e la conseguente disapplicazione del CCNL 2006/2009 vigente (firmato dai sindacati rappresentativi) e dell’art. 485 del Testo unico sulla scuola, perché sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dall’applicazione della direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte. Tale danno si quantifica in quasi 14 mila euro di arretrati annuali e aumenti mensili di 450 euro sulla busta paga. Il ricorso è utile anche per sbloccare la progressione di carriera per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 con servizio pre-ruolo, rimasti al livello dello stipendio iniziale, al fine di sfuggire al blocco del primo gradino stipendiale disposto dal CCNL integrativo del 4 agosto 2011. Sono quasi 400 mila i docenti e gli ATA assunti dal 1999 e la maggior parte dei quali può vantare numerosi anni di servizio pre-ruolo con una carriera raffreddata. Qui di seguito una tabella illustrativa. Anni di servizio CCNL – 2006&2009 D.LGS. 197/1994 Vincitori di Ricorso AUMENTI 1998/1999 PRE-RUOLO Riconosciuti soltanto cinque anni di anzianità di servizio a partire dal 2007/2008 1999/2000 2000/2001 I gradino stipendiale Arretrato 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 II gradino stipendiale 2007/2008 ANNO DI PROVA – RUOLO 2007/2008 I gradino stipendiale II gradino stipendiale ARRETRATO Pre-ruolo e ruolo 13.905,44 EURO 2008/2009 2009/2010 2010/2011** II gradino stipendiale 2011/2012 2012/2013* 2013/2014* 2014/2015* III gradino stipendiale AUMENTO MENSILE 452,97 EURO 2015/2016 2016/2017 2017/2018 II gradino stipendiale III gradino stipendiale AUMENTO MENSILE 452,97 EURO 2018/2019 III gradino stipendiale 2019/2020 2020/2021 VI gradino stipendiale Gradini (I) 3-8, (II) 9-15, (III) 15-21 *Dal gennaio 2013 al luglio 2015 blocco scatti di anzianità. **Dal 1 settembre 2011 abolito dal CCNL il primo gradino stipendiale per i neo-assunti.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare Avv Giannola 3318038087
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