Inserita in Cronaca il 01/09/2021
da Cinzia Testa
Sicilia, il Tar di Catania sospende l’apertura della caccia
Il Presidente del Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia - Catania, con decreto odierno n. 499/21 (ric. n. 1366/2021), ha sospeso il Calendario venatorio della Regione Siciliana (emanato con decreti dell´Assessore all´agricoltura n. 37/GAB del 26 luglio 2021 e n. 45/GAB del 24 agosto 2021). Ne consegue che la caccia è immediatamente sospesa su tutto il territorio regionale almeno fino al 1° ottobre, data indicata da ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) nel suo parere rilasciato alla Regione ma da questa non accolto.
Il TAR ha motivato tale importantissima e rilevante decisione - immediatamente esecutiva che non abbisogna di essere notificata - che sospende l´apertura della caccia in Sicilia, prevista per domattina, rilevando come "anche in considerazione della rappresentata particolare situazione emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli intuibili effetti sull´ambiente e sulla fauna stanziale, appare prevalente l´interesse pubblico generale alla limitazione dell´apertura della stagione venatoria, così come proposta, motivatamente, nel parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell´ISPRA".
Ne danno notizia le Associazioni ambientaliste ed animaliste WWF Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, LNDC Animal Protection ed Enpa che, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevano impugnato il Calendario regionale denunciandone la graviillegittimità ed il palese contrasto con il parere di ISPRA. Le Associazioni esprimono grande compiacimento e soddisfazione per la decisione del TAR: la Magistratura amministrativa ha saputo effettuare equanimemente, sia pure in via cautelare, il necessario bilanciamento di interessi che l´arroganza e il dispregio della legge da parte della Regione avevano omesso, in tal modo salvando dalle doppiette migliaia di animali selvatici che costituiscono "patrimonio indisponibile dello Stato" e non bersagli mobili per il divertimento dei fucili.
Le Associazioni, infine, ricordano che l´esercizio della caccia in questo periodo di sospensione costituirebbe contravvenzione penale ai sensi dell´art. 30 lett. a) della L. 157/1992, che prevede l´arresto fino ad un anno o l´ammenda fino ad € 2.582,00; la legge, inoltre, prevede che per i trasgressori il Questore disponga la sospensione del porto di fucile da caccia fino a tre anni.
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